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Il Trattato di Lisbona (parte 2)

 

·         Modifica dei Trattati e altre disposizioni

 

Per la modifica dei Trattati è confermato il metodo della Convenzione, convocata a maggioranza dai Governi e composta, non solo da loro rappresentanti, ma anche da membri del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali.

L’U.E. acquisisce personalità giuridica, per cui può firmare trattati internazionali, partecipare come tale ad organismi internazionali rappresentandovi tutti gli Stati membri e così via.

La Carta dei Diritti fondamentali diventa parte integrante del Trattato ed acquista così valore giuridico obbligatorio (anche se con eccezioni per qualche Stato membro: Portogallo, Repubblica Ceca, Regno Unito).

È previsto un diritto d’iniziativa dei cittadini, per cui un milione di essi può presentare la richiesta di proposte della Commissione europea nella varie materie di competenza dell’U.E.

È confermata la possibilità, già esistente nei Trattati precedenti, di creare delle cooperazioni rafforzate”, ossia di fare passi avanti nel processo d’integrazione, purché ci sia un minimo di Stati membri (attualmente 9), e a condizione di lasciare la porta aperta all’adesione dei Paesi che, in un primo momento, sono rimasti fuori.

Nel nuovo Trattato figura una clausola di solidarietà tra gli Stati membri in caso d’attacchi terroristici o di gravi calamità naturali.

Eurojust, organismo creato nel 2002 per lottare contro la criminalità organizzata transfrontaliera, viene ufficialmente riconosciuto ed incluso fra le Istituzioni dell’U.E.

Anche l’Eurogruppo, il Comitato Ministeriale composto dai Ministri dell’Economia dei Paesi membri della zona Euro, che si riunisce ogni mese per coordinare le loro politiche economiche, viene riconosciuto come un’Istituzione dell’U.E.

 

Conclusioni

 

Da quanto fin qui esposto risulta chiara una caratteristica importante del Trattato di Lisbona: la sua maggior democraticità rispetto a quelli precedenti, dovuta in particolare a:

 

          l’estensione delle decisioni del Parlamento europeo;

 

         la possibilità di partecipazione dei Parlamenti nazionali al processo legislativo dell’U.E.;

 

         il passaggio dal voto all’unanimità al voto a maggioranza per molte decisioni dell’U.E.;

 

         il collegamento con il voto alle elezioni europee per la designazione del Presidente della Commissione europea;

 

          il carattere pubblico delle riunioni del Consiglio;

 

         la possibilità per i cittadini (1 milione su un totale di circa 500 milioni) di proporre iniziative legislative.

 

Fin qui si è esaminato il contenuto del nuovo Trattato: ma quali saranno il futuro e gli sviluppi concreti che esso potrà dare all’U.E.? Per ora è possibile soltanto indicare alcune condizioni utili per favorire la ripresa del processo d’integrazione europea:

 

         l’esistenza di una crisi economico-finanziaria, che gli strumenti comunitari permettono di superare meglio;

 

          la presenza in seno all’U.E. di una forte “leadership che spinga tutti i Paesi membri all’applicazione delle norme comunitarie (com’è spesso avvenuto in passato con quella franco-tedesca);

 

         una decisa spinta dal basso da parte della società civile (i cittadini, i sindacati padronali e dei lavoratori, i partiti politici, gli enti locali, i parlamenti e i media).

 

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