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Il Trattato di Lisbona (parte 1)

 

di Marco Piccarolo

Direttore Generale Onorario della Commissione Europea

 

 

 

Considerazioni generali

 

Il 1° dicembre 2009 è entrato in vigore il Trattato di Lisbona. Per comprenderne la portata ed il contenuto non si può far a meno d’inquadrarlo nella storia dell’integrazione europea, la cui caratteristica fondamentale è quella d’essersi sviluppata a piccoli passi. Si possono citare esempi come la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA), l’Unione Doganale, il Mercato Comune, l’Atto Unico del 1987 e i Trattati che hanno fatto seguito (Maastricht, Amsterdam, Nizza). Quando, invece, sono stati elaborati grandi progetti di portata più generale, non si è mai riusciti ad approvarli e si è andati incontro a veri e propri fallimenti. Ne sono esempi eclatanti i progetti di Comunità Europea di Difesa (C.E.D.) e di Comunità Politica Europea (C.P.E.) degli anni ’50 e il progetto di Trattato per la Costituzione Europea. Una cosa, però, deve essere sottolineata: che, anche in tali casi, l’integrazione già realizzata non ha mai regredito, al massimo ha segnato il passo. In un tale contesto, il Trattato di Lisbona rappresenta, comunque, un passo in avanti per la ripresa del processo d’integrazione europea. Sono, infatti, passati circa 8 anni da quando il Consiglio europeo di Laeken (Bruxelles) ha deciso d’avviare il processo di modifica della struttura istituzionale dell’U.E., che ha condotto all’elaborazione del già citato progetto di Trattato per la Costituzione Europea. È da notare che il Trattato appena entrato in vigore, a differenza di quello per la Costituzione Europea, non si sostituisce a quelli esistenti, ma apporta loro delle modifiche: anche per questo è di difficile lettura e comprensione (circa 300 pagine di testo). Vale la pena ricordare che l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona è stata, fino all’ultimo, in forse per il referendum tenutosi in Irlanda nel mese di ottobre 2009, il cui esito favorevole, rispetto a quello dell’anno precedente, ha messo in luce alcuni aspetti importanti quando si vuol far progredire il processo d’integrazione europea: 

 

          la necessità di fornire ai cittadini una corretta e completa  informazione;

 

         il fatto che in presenza di una crisi economica generale si possono meglio apprezzare i benefici derivanti dall’esistenza nell’U.E. dell’euro e del mercato unico.

 

 

Analisi del Trattato

Il Trattato di Lisbona concerne e modifica soprattutto la struttura istituzionale dell’U.E., per la cui comprensione è utile riassumere già all’inizio gli elementi essenziali. I nuovi elementi possono permettere di creare un miglior equilibrio fra le varie Istituzioni (Consiglio, Parlamento, Commissione), in vista, soprattutto, di facilitare la presa di decisioni e d’aumentarne l’efficacia.

 

 

·         Consiglio Europeo

 

La Presidenza del Consiglio europeo anziché cambiare ogni 6 mesi, dura 2 anni e mezzo ed è affidata ad una persona che non abbia cariche nazionali, con la possibilità d’essere rinnovata una sola volta (più stabilità, più chiarezza, più impegno).

Le sedute del Consiglio devono essere, in linea di massima, pubbliche (più trasparenza).

Tutte le decisioni in materia di mercato interno, politica agricola e pesca, immigrazione, provvedimenti di polizia, cooperazione giudiziaria, bilancio ed altre ancora sono prese dal Consiglio a maggioranza qualificata, che, dal 2014, diventerà doppia maggioranza, ossia rappresentante il 55% degli Stati membri ed il 65% della popolazione totale dell’U.E. (contrappesi tra grandi e piccoli Stati). Gli Stati membri che lo desiderino potranno ritirarsi dall’U.E., se la loro domanda viene accettata da una decisione a maggioranza qualificata del Consiglio.

Il voto del Consiglio resta all’unanimità in materia fiscale, di sicurezza sociale, di politica estera, di difesa e per l’approvazione del quadro finanziario pluriennale.

In questi settori, salvo che per la difesa, è peraltro possibile passare a decisioni a maggioranza se c’è il parere unanime da parte di tutti i Governi (clausola passerella).

 

 

·         Commissione Europea

 

Il Presidente della Commissione europea viene scelto dal Consiglio europeo tenendo conto dei risultati delle ultime elezioni europee, con successiva investitura da parte del Parlamento europeo (più valenza politica, più democrazia).

Per la composizione della Commissione europea, dal 2014 (con possibilità di rinvio al 2017), è prevista una modifica: i suoi membri non rappresenteranno più tutti gli Stati membri, ma solo i 2/3 di essi, con rotazione paritetica per modo che non ci sia un’assenza di più di un mandato per ogni Stato membro (più valenza soprannazionale, meno difesa d’interessi nazionali).

Viene istituito l’Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’U.E. che è al tempo stesso Vice-Presidente della Commissione europea. Alle sue dipendenze viene creato un Servizio europeo per l’azione esterna (diplomatico). Inoltre, l’Alto Rappresentante presiede il Consiglio dei Ministri degli Affari Esteri (più presenza unitaria dell’U.E. in campo internazionale).

 

 

·         Parlamento Europeo

 

Il Parlamento europeo estende i suoi poteri, ma riduce i suoi membri (751 in totale, da 6 a 96 per Paese). La codecisione viene estesa a più o meno 50 nuovi settori. In particolare, per quanto riguarda il bilancio, il potere di codecisione del Parlamento europeo si estende a tutti i capitoli, senza più distinzione fra spese obbligatorie e spese facoltative (più democrazia diretta).

 

 

·         Competenze

 

Benché la politica sociale nel suo complesso rimanga di competenza primaria degli Stati membri, il nuovo Trattato estende il campo delle decisioni in materia sociale: ad esempio, con la previsione di dialogo sociale a livello europeo, di nuovi obiettivi di carattere sociale, della presa in conto degli aspetti sociali nelle decisioni delle varie politiche comunitarie e di rispetto dei contenuti sociali della Carta dei Diritti Fondamentali.

Il Trattato di Lisbona precisa con chiarezza le diverse competenze fra Stati membri ed U.E., senza modificarle:

 

 

          esclusive (per l’U.E.); unione doganale, politica monetaria, politica commerciale, concorrenza, ecc.;

 

         condivise o concorrenti (fra Stati membri ed U.E.); mercato interno, politica agricola, pesca, trasporti, energia, ambiente, ricerca e sviluppo, protezione dei consumatori, ecc.;

 

          complementari (U.E. solo aiuto); cultura, sport, turismo, educazione e formazione professionale, politica industriale, protezione civile, cooperazione amministrativa, ecc.

 

 
 
 
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