La legge 94/2009, entrata in vigore l’8 agosto, si aggiunge ad altri provvedimenti, adottati dal Governo in precedenza, che hanno già compresso i diritti fondamentali dei migranti e che presto potranno compromettere i diritti di noi tutti.
Con questa legge viene l’introdotto il “reato di clandestinità”, che comporta l’obbligo a carico dei pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, richiesti di un qualsiasi atto, di denunciare la persona che commette questo reato, ovvero il migrante colpevole di non possedere (suo malgrado) un permesso di soggiorno. Il reato di clandestinità è palesemente incostituzionale perché di fatto punisce i migranti non per quello che fanno ma per quello che sono in aperta violazione dell’art. 3 della Costituzione. Secondo la nuova normativa le forze dell’ordine, i magistrati, i medici e direttori scolastici, gli insegnanti e assistenti sociali, in quanto pubblici ufficiali, dovrebbero procedere in ogni caso alla denuncia del migrante irregolare. Questi non potrà neppure adire un tribunale come testimone o denunciare un reato. Le conseguenze dell’introduzione del reato di clandestinità saranno devastanti anche se in diverse regioni, come in Liguria ed in Sicilia, gli assessori alla sanità hanno emesso alcune circolari in cui si ritiene prevalente il diritto costituzionalmente protetto alla salute e si indica a medici e infermieri di curare comunque gli stranieri irregolari bisognosi di cure essenziali ed urgenti senza procedere alla loro denuncia. Nei primi mesi di attuazione della legge 94 del 2009, tuttavia, si registra una fuga dei migranti irregolari dalle strutture di assistenza medica per la paura di essere comunque segnalati, e non sono mancati episodi di medici che malgrado le direttive ministeriali, hanno consegnato alla polizia un immigrato irregolare che si era rivolto loro per ricevere cure.
Ancora più discriminatoria la nuova normativa che prevede per i migranti il possesso del permesso di soggiorno come condizione obbligatoria per ottenere gli atti di stato civile. Così il migrante irregolare non potrà ottenere un certificato di morte di un congiunto (necessario anche solo per il rimpatrio della salma) né contrarre matrimonio. Tutto questo configura un’evidente lesione dei diritti fondamentali della persona, di tutte le persone, compreso quegli italiani decisi a contrarre un matrimonio cd “misto”. Il manifesto della razza del 1938 prevedeva il divieto di matrimoni tra ariani e non ariani, oggi questa legge sulla sicurezza vieta il matrimonio per tutti i moderni "non ariani" ovvero per gli irregolari che non potranno quindi più sposarsi con nessuno (neppure unirsi in matrimonio con un altro clandestino)
La legge, nella sua stesura originale, prevedeva anche l’impossibilità per i cittadini irregolari di riconoscere i propri figli non potendo ottenere il certificato di nascita (che è un atto dello stato civile). L’applicazione rigorosa di tale norma avrebbe comportato di fatto la dichiarazione di stato di abbandono del minore che non poteva essere riconosciuto dai genitori irregolari. Una circolare del Ministero degli Interni ha però ridotto la portata di tale norma prevedendo esplicitamente che "per lo svolgimento di attività riguardanti dichiarazioni di nascita e riconoscimento di filiazione non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese anche a tutela del minore".
Marzo 2010
di Alessandra Balerini
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